La controversia in esame traeva origine dalla domanda, avanzata dal passeggero di un volo di linea, per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso lamentati a causa del ritardo di molte ore del volo.
Il giudice di pace aveva accolto la domanda avanzata dal passeggero, ritenendo applicabile la tutela prevista dal regolamento CE 261/04 e aveva altresì quantificato in via forfettaria l'indennizzo da volo in ritardo di oltre 3 ore in euro 600,00, applicando la disciplina euro unitaria in via analogica ai trasporti internazionali di persone.