Per questo motivo, la Corte d’Appello di Torino e il Tribunale di Roma, mediante le sentenze in esame, hanno deciso di discostarsene, riportando alla ribalta la teoria del tertium genus.
Tale dibattito, in realtà mai sopito, è stato tuttavia risolto, sul piano operativo, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “quello parasubordinato non è un tertium genus, bensì un rapporto di lavoro autonomo con alcune modalità di svolgimento proprie del rapporto di lavoro subordinato” (Cass.