Come abbiamo già scritto in precedenti articoli, il lavoratore disabile non può fruire del congedo straordinario per se stesso, ma può fruirne per assistere a sua volta un familiare disabile in base alla legge 104, articolo 3 comma 3.
Ma l’eventuale patologia invalidante del genitore darebbe eventualmente diritto di “scorrere” e far usufruire del beneficio gli altri soggetti via via previsti, ma non dovrebbe precludere a prescindere la possibilità al genitore di assistere il proprio figlio alla stessa stregua dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/92 che possono essere fruiti dal disabile maggiorenne lavoratore per se stesso e cumulativamente per assistere un altro familiare disabile qualora entrambi siano riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/92.