Come previsto dalla legge, infatti, le imprese in crisi che prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria avevano in corso trattamenti di cassa integrazione straordinaria, possono sospendere la Cigs e accedere alla cassa integrazione ordinaria qualora ne abbiano diritto.
Più in particolare, fra le varie disposizioni menzionate nella circolare, si apprende che “in considerazione della eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio, l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi”.