Qualora il pignoramento sia di cose, il debitore potrà consegnare all’ufficiale giudiziario la somma di denaro uguale all’importo del credito e delle spese incrementato, però, del 20%.
Esso può essere di natura immobiliare qualora abbia per oggetto beni immobili, mobiliare qualora abbia per oggetto cose mobili e presso terzi qualora abbia per oggetto crediti o beni del debitore che però sono nella disponibilità di terzi come nel caso del pignoramento del conto corrente.