la legge in questione è andata a modificare l’articolo 33 della legge 104 prevedendo che l’agevolazione per il trasferimento sia fruibile soltanto da coloro che hanno diritto alla fruizione dei permessi legge 104 (quindi handicap con gravità, articolo 3 comma 3).
La legge 104 del 1992 prevede all’articolo 33 comma 5 che “Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.