Invariato resta anche l’effetto sostitutivo IMU IRPEF sancito dal comma 1 art.
Quindi, ad esempio, nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (legato al possesso), mentre il reddito agrario (legato all’attività agricola) continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.