297, recante “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” per contrasto con gli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione Nello specifico, riferisce l’Inps, “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione” Secondo la Corte Costituzionale, “quando il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati, la contribuzione successiva non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore” Il ricalcolo si potrà chiedere, spiega l’Inps, per “le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo retributivo, nonché - relativamente alla quota retributiva - le pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto” I contributi neutralizzabili devono quindi rientrate negli ultimi 5 anni “di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” e non devono essere necessari per il raggiungimento del requisito minimo L’Inps precisa che i periodi di contribuzione per disoccupazione sono quelli derivanti dall’avvenuta erogazione delle seguenti prestazioni: