Non sono deducibili, in successione ereditaria, i debiti del de cuius relativi all’acquisto di beni che non fanno parte dell’attivo ereditario.
Il valore dell’asse ereditario su cui applicare l’imposta è dato dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario, e l’ammontare complessivo delle passività (debiti) deducibili.