Con due distinti pronunciamenti, il Tar ha accolto altrettanti ricorsi delle associazioni animaliste, da un lato annullando una parte del calendario venatorio regionale e dall’altro sospendendo l’ultima delibera della giunta in materia.
Al termine di lunghe e articolate motivazioni, la sentenza ha disposto l’annullamento del provvedimento nella parte in cui consentiva il prelievo venatorio della pavoncella, stabiliva la chiusura della caccia alla quaglia oltre il 31 ottobre e di quella alla cesena e al tordo sassello oltre il 20 gennaio, fissava lo stop sempre oltre il 20 gennaio per gli esemplari di avifauna acquatica come germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, codone, mestolone, marzaiola e beccaccino.