Dunque, se il contribuente non ha versato nulla nè al 30 giungo nè al 30 luglio il termine da cui far decorrere il ravvedimento è “la data naturale di scadenza”, ossia il 30 giugno (c.
“in merito all’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere i termini per il ravvedimento, con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (30 giugno o 30 luglio”.