I provvedimenti impugnati pertanto sono stati annullati e al cacciatore restituite le armi e la licenza di caccia (La Nazione).
Il Tar dell’Umbria ha accolto le motivazioni del ricorrente e con sentenza pubblicata il 14 febbraio ha statuito che dalla motivazione del provvedimento prefettizio, cui è seguita obbligatoriamente la revoca della licenza di porto di armi, non emerge che l’episodio delle piantine di canapa indiana sia stato inserito in una più ampia condotta di vita e della personalità dell’interessato.