L’efficacia della delibera dell’Assemblea degli Azionisti di approvazione delle proposte di modifiche dell’articolo 2 dello Statuto di cui al primo punto all’ordine del giorno sarà sospensivamente condizionata alla circostanza che l’importo eventualmente da corrispondersi da parte di Snam ai sensi dell’articolo 2437-quater del codice civile agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso (l’“Esborso per il Recesso”) non ecceda complessivamente Euro 150 milioni, con la precisazione che l’Esborso per il Recesso sarà calcolato quale importo che Snam sarà tenuta a corrispondere per l’acquisto delle azioni recedute che non dovessero essere acquistate da soci, titolari di obbligazioni convertibili e terzi all’esito dell’offerta in opzione, dell’offerta in prelazione e dell’eventuale collocamento a terzi (la “Condizione Esborso Massimo”).