923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione” 6/10 ©IPA/Fotogramma TREDICESIMA ESCLUSA La tredicesima resta quindi esclusa dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale e in caso di erogazione mensile dell’importo in luogo del pagamento in un’unica soluzione a dicembre 2024, l’esonero contributivo non produrrà effetti su tale quota 7/10 ©Ansa MENSILE Quel che è chiaro è che, sulla base di quanto indicato nelle istruzioni Inps, la corretta percentuale del taglio del cuneo fiscale spettante andrà determinata mensilmente 8/10 ©IPA/Fotogramma IL CALCOLO Se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non supera i 2.