Parla di coabitazione, se nota, e non di residenza poiché anche se inizialmente era richiesto il cambio di residenza, successivamente è stata riconosciuta anche la possibilità di stabilire la dimora temporanea insieme al familiare disabile senza cambiare obbligatoriamente la residenza.
Premettendo che può fruire del congedo straordinario retribuito per assistere suo padre invalido solo se quest’ultimo è vedovo, divorziato o se sua madre, a sua volta, è affetta da patologia invalidante (poiché per la fruizione esiste un ordine di priorità parentale non scalabile se non per decesso, per mancanza o per disabilità), la coabitazione con la persona di cui ci si prende cura durante il congedo stesso è obbligatoria.