I contribuenti, a loro volta, hanno tempo fino al 28 febbraio 2021 per pagare l'eventuale differenza, o conguaglio appunto, tra quanto corrisposto il 16 dicembre - scadenza che rimane invariata - e quanto dovuto in base alle nuove aliquote.
L’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.