Di conseguenza, il divieto vale anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non è a conoscenza della gravidanza della lavoratrice, bastando la dimostrazione, anche in un momento successivo, dell’instaurazione della gravidanza prima dell’intimidazione del licenziamento.
” Il divieto di licenziamento è valido in relazione allo stato oggettivo di gravidanza e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.