Nella scorsa settimana, l’Inps ha recepito le indicazioni della giurisprudenza di Corte mettendo nero su bianco che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti.
903 del 1965 che, con riferimento al coniuge superstite, non richiede, quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità o indiretta, la vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, ma unicamente l’esistenza del rapporto coniugale con il coniuge defunto pensionato o assicurato.